Diritto successorio

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Diritto successorio

Lo studio legale dell'Avv. Tranquillini a Mori è specializzato in diritto successorio, e dunque in tutto ciò che riguarda le successioni ereditarie. 
Il Codice Civile dedica il libro secondo alle successioni con il quale regola il subentro di un soggetto a un altro per effetto della morte di quest'ultimo. La legge non impone l'obbligo di pianificare la propria successione mediante la redazione di un testamento, in assenza del quale si apre la così detta successione per legge. È comunque consigliabile redigere testamento con l'aiuto di un esperto (al fine di evitare di incorrere in nullità), con il quale regolare il futuro del proprio patrimonio; e anche per poter disporre in modo particolare, anche a favore di uno solo degli eredi, della quota oltre la legittima che, in assenza di testamento, è divisa per legge pressoché in parti uguali fra gli eredi. 

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Le successioni

Oltre che nel contesto della redazione di un testamento, l'avvocato Tranquillini svolge un ruolo importantissi mo nelle molteplici fasi di una successione. È per esempio necessario il suo intervento nel contesto dell'accettazione o della rinuncia all'eredità in genere e nel caso sia effettuata da minori o incapaci attraverso i loro legali rappresentanti; oppure nel caso di impugnazione di un testamento che leda la quota di qualche erede. 

La successione mortis causa nel sistema tavolare richiede un’attività più complessa rispetto alla stessa pratica nel sistema italiano. La dichiarazione di successione è da eseguirsi obbligatoriamente entro un anno dalla sua apertura (cioè dalla morte del soggetto della cui successione si tratta). 

Qualora l’eredità comprenda beni immobili, nel sistema tavolare si suddivide in quattro fasi, indicate qui di seguito.
  • Fase 1

    Compilazione e presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello 4, che consiste nella dichiarazione di successione contenente: 

    • l’elenco degli eredi completo di tutti i dati anagrafici; 
    • l’elenco di tutti i beni immobili completo dei dati Tavolari, Catastali e relativa rendita Catastale e Dominicale a seconda che si tratti di fabbricati o terreni;
    • la quota caduta in successione;
    • l’indicazione dell’ammontare dei depositi bancari o postali intestati al defunto. 

    In questa prima fase devono essere verificati i requisiti in capo a uno o più eredi per le eventuali agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, per il coltivatore diretto, per l’erede diversamente abile ecc. 


    Unitamente al Mod. 4 deve essere presentata la ricevuta dell’F23 relativa al pagamento delle imposte Ipotecarie e Catastali. Le eventuali Imposte di successione, se dovute, saranno liquidate a cura dell’Agenzia delle Entrate successivamente alla presentazione del Mod. 4.

  • Fase 2

    Prevede, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui alla fase 1, l’esecuzione della voltura catastale con la quale si aggiorna la situazione al catasto a seguito della successione.

  • Fase 3

    Da questa fase in poi, solo in presenza di beni immobili, la pratica è condizionata dal sistema Tavolare, che prevede la richiesta da parte degli eredi, con ricorso autenticato dall’avvocato incaricato della pratica o da un notaio, al Tribunale sezione monocratica, competente territorialmente, del Certificato ereditario attestante l’identità degli eredi per legge o testamentari, la quota a essi spettante e l’indicazione dei beni immobili.


  • Fase 4

    Con il certificato ereditario di cui sopra emesso dal Tribunale si procede all’intavolazione del diritto di proprietà agli eredi con la quota indivisa a ciascuno spettante o del bene specifico, se si tratta di una attribuzione testamentaria. 


    In questa fase si procede anche all’intavolazione dell’eventuale diritto di abitazione a carico della residenza familiare spettante al coniuge superstite.

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