Diritto di famiglia

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Diritto di famiglia

Esperto di diritto di famiglia, l'Avv. Tranquillini Filippo si occupa di settori rilevanti che riguardano i complessi rapporti giuridici tra le persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Rientrano in questa parte del Codice Civile i settori rilevanti dedicati alla Comunione Legale e regimi convenzionali, ai regimi patrimoniali tra coniugi, all'autonomia negoziale nella crisi coniugale, all'esercizio della potestà genitoriale, all'amministrazione di sostegno e alla rappresentanza dei figli da parte dei genitori, nonché al fenomeno delle convivenze o famiglie di fatto. 

Nel libro primo del Codice Civile ci si occupa delle persone in quanto soggetti di diritto. Si tratta della capacità giuridica quale attitudine dell'uomo a essere titolare di diritti e di doveri. La capacità di agire invece è la capacità del soggetto di compiere atti giuridici attraverso i quali acquistare diritti e assumere doveri. 

Presso lo studio legale di Mori potrete accedere a queste e altre informazioni con la guida dell'avvocato professionista. Chiamate per richiedere una consulenza.
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  • crisi coniugale

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Amministrazione di sostegno

Per una persona che, a causa di una patologia o di una menomazione fisica o mentale, non è più in grado del tutto o parzialmente di provvedere ai propri interessi, il Giudice Tutelare può nominare, a seguito del ricorso presentato da uno dei soggetti indicati dalla norma, un Amministratore di Sostegno scelto tra le persone designate dello stesso beneficiario, se in grado di farlo, o tra i soggetti designati dal legislatore.
L'Avvocato Filippo Tranquillini, operativo a Mori, provvederà a fornirvi tutta l'assistenza di cui necessitate nel campo del diritto di famiglia, occupandosi con attenzione anche di ciò che riguarda l'amministrazione di sostegno.
  • Ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno

    Per effettuare il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno è necessario indicare le generalità del beneficiario, le generalità del coniuge degli ascendenti e discendenti, dei fratelli e degli eventuali conviventi del beneficiario, nonché le motivazioni per cui si richiede la nomina di un amministratore di sostegno. Inoltre nel ricorso vanno elencati i poteri da conferire all’amministratore di sostegno.


    Il giudice emetterà un decreto di nomina dell’amministratore che conterrà i dati anagrafici del beneficiario e dell’amministratore di sostegno nominato, la durata dell’incarico e l’elenco degli atti di ordinaria amministrazione che l’amministratore di sostegno può compiere. 


    Questi sono diversi da quelli di straordinaria amministrazione, per i quali serve in ogni caso la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

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